
BONATE SOPRA (BG) - Via
De Amicis, 2 - Tel.-Fax 035/4943521
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UNI 9994.
EDIFICI COMMERCIALI (Pannella).
I TESTI DELLE LEGGI SULLA SICUREZZA:
Le attività commerciali sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, in virtù dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, se la superficie lorda del complesso dei locali, comprensiva di servizi e depositi, supera i 400 mq (punto 87 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982).
Pertanto, l'ente o il privato che intende esercire un locale adibito ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi, deve richiedere, al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, l'esame del progetto sia nel caso di nuova realizzazione dell'attività che di modifiche o ampliamenti delle strutture e degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività che comportino una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza (art.5, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37).
Per gli impianti di protezione attiva antincendio deve essere redatto un progetto particolareggiato, in linea con le disposizioni della legge n. 46/1990 che consenta una completa visione dell'impianto stesso in conformità a quanto disposto con la circolare del Ministero dell'interno n. 24 del 26 gennaio 1993.
Il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività (art.3, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37) ed ha durata di sei anni.
Durante l'esercizio dell'attività il titolare deve adempiere ai seguenti obblighi:
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 8 del 7 aprile 1998)
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1. Oggetto - Campo di applicazione
1.Il presente decreto stabilisce, in
attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei
luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio
da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di
lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19marzo 1996,
n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
75, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero
della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle
prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e
le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica
del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei
casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità
ai criteri di cui all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello
di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso. di singole parti del
luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie. in
conformità ai criteri di cui all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
Art. 3. Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
1. All'esito della valutazione dei rischi
di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui
all'allegato Il;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato
decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato
dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle
persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui
all'allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di
garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento.
in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui
all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i
criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di
incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente
al comma 1, lettera a) e) ed f).
Art. 4. Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5. Gestione dell'emergenza in caso di incendio
All'esito della valutazione dei rischi
d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza
elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato
VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto,
per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di
lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando
l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso
di incendio.
Art. 6. Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi
d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di
lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi
dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/I 994, o se
stesso nei casi previsti dall 'art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al
successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma I, nei luoghi di lavoro ove si
svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato
di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di
lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del
personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa
dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609.
Art.7. Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Fatte salve le disposizioni dell'art.
31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od
utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del
presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di
uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 8 del 7 aprile 1998)
Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
Ai fini del presente decreto si definisce:
- PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati
materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro odi
utilizzo di ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un
incendio;
- RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di
accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle
persone presenti;
- VALUTAZIONE mento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro,
derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
La valutazione dei rischi di incendio deve
consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle
altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
- la prevenzione dei rischi
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti:
- la formazione dei lavoratori:
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti
necessari.
La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della
valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi,
essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti
sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela
di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626.
La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
a) del tipo di attività;
a) dei materiali immagazzinati e manipolati;
b) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
c) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di
rivestimento;
d) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
e) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre
persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO
1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o
infiammabili
I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati
e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare
valutazione.
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale
poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare
il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:
- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire
con altre sostanze provocando un incendio
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente
combustibili.
1.4.1.2 - Sorgenti di innesco
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti
di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire
la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di
immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di
difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:
- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio,
affilatura, saldatura:
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non
installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le
norme di buona tecnica.
1.4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORA'I'ORI E
DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHI DI INCENDIO
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente
esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre
solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una
adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano
esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica
funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si
possono citare i casi in cui:
- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di
affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le
relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in
caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da
un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono
lunghe e di non facile praticabilità.
1.4.3 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI
PERICOLI DI INCENDIO
Per ciascun pericolo di incendio identificato è necessario valutare se esso
possa essere:
- eliminato;
- ridotto:
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il
livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la
corretta conduzione dell'attività.
Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge,
debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da
realizzare nel tempo.
1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli
causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili
I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:
- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed
altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione
dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento di materiali infiammabili in locali realizzati con strutture
resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso
giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la
propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare
l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per
l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli
causati da sorgenti dì calore
Le misure possono comportare l'adozione dì uno o più dei seguenti
provvedimenti:
- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei
costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi
resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche
vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e
meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiale;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi
a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo
nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO
ELEVATO
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi in
cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali
e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella
fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero
non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o
medio. Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente
infiammabili (p.es. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la
produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in
determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori
infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente
infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono
facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente
rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in
ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di
rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata
dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro
è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di
rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti
automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti
di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali
ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità
di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi
o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa
l'evacuazione in caso di incendio. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi
di lavoro a rischio di incendio elevato.
1.4.5 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE Dl
SICUREZZA
Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla
vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco
delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di
spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da
ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano
adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le
normative vigenti ad esse applicabili, Ciò potrà invece essere stabilito
seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati
nel presente allegato.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente
allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In
generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere
considerate compensative:
A) VIE DI ESODO
1) riduzione del percorso di esodo:
2) protezione delle vie di esodo;
3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
4) installazione di ulteriore segnaletica;
5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed
all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
8) limitazione dell'affollamento.
B) MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli
specifici;
2) installazione di impianti di spegnimento automatico.
C) RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO
1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.es. sostituendo un
allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico):
2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di
incendio;
3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.es. con segnali
ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite
altoparlante, etc.);
5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un
qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle
persone presenti.
D) INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei
luoghi di lavoro;
2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria
informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al
personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano fomiti al personale che
usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di
calore in aree ad elevato rischio di incendio;
4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.
Nella redazione della valutazione dei
rischi deve essere indicato in particolare:
- la data di effettuazione della valutazione;
- i pericoli identificati;
- i lavoratori i ed altre persone a rischio particolare identificati
- le conclusioni derivanti dalla valutazione.
La procedura di valutazione dei rischi di
incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di
rischio individuati. Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto
controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la
valutazione del rischio siano affidabili.
La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un
significativo cambiamento nell'attività nei materiali utilizzati o depositati,
o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 8 del 7 aprile 1998)
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 8 del 7 aprile 1998)
uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
uscita che immette su di una scala esterna.
il numero delle persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
dove si trovano le persone quando un incendio accade;
i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
dove e prevista più di una via dì uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
- 15 - 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 - 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 - 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.
quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione del caso di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.
l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).
Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.
Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
|
Affollamento |
1° |
Piano |
= |
60 |
Persone |
|
Affollamento |
2° |
Piano |
= |
70 |
Persone |
|
Affollamento |
3° |
Piano |
= |
70 |
Persone |
|
Affollamento |
4° |
Piano |
= |
80 |
Persone |
|
Affollamento |
5° |
Piano |
= |
90 |
Persone |
risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
realizzazione di ulteriori uscite di piano;
realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;
installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 8 del 7 aprile 1998)
incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci;
incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
incendi di classe C: incendi di gas;
incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.
Incendi di classe E: impianti elettrici in tensione
|
TIPO DI ESTINTORE |
SUPERFICIE PROTETTA DALL’ESTINTORE |
||
|
|
Rischio basso |
Rischio medio |
Rischio elevato |
|
100 m2 |
- |
- |
|
|
21 A – 113 B |
150 m2 |
100 m2 |
- |
|
34 A – 144 B |
200 m2 |
150 m2 |
100 m2 |
|
55 A – 233 B |
250 m2 |
200 m2 |
200 m2 |
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 8 del 7 aprile 1998)
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 8 del 7 aprile 1998)
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 8 del 7 aprile 1998)
i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
principi della combustione;
prodotti della combustione;
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
effetti dell'incendio sull'uomo;
divieti e limitazioni di esercizio;
misure comportamentali.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)
principali misure di protezione antincendio;
evacuazione in caso di incendio;
chiamata dei soccorsi.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
principi sulla combustione e l'incendio;
le sostanze estinguenti;
triangolo della combustione;
le principali cause di un incendio;
rischi alle persone in caso di incendio;
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)
le principali misure di protezione contro gli incendi;
vie di esodo;
procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
procedure per l'evacuazione;
rapporti con i vigili del fuoco;
attrezzature ed impianti di estinzione;
sistemi di allarme;
segnaletica di sicurezza;
illuminazione di emergenza.
presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
principi sulla combustione;
le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
le sostanze estinguenti;
i rischi alle persone ed all'ambiente;
specifiche misure di prevenzione incendi
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)
misure di protezione passiva;
vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
attrezzature ed impianti di estinzione;
sistemi di allarme;
segnaletica di sicurezza;
impianti elettrici di sicurezza;
illuminazione di sicurezza.
3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)
procedure da adottare quando si scopre un incendio;
procedure da adottare in caso di allarme;
modalità di evacuazione;
modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)
presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.