Ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione incendi gli “edifici commerciali” si classificano in varie tipologie e per ognuna di esse viene stabilita a priori la densità di affollamento che consente, in funzione della superficie lorda di pavimento della attività commerciale, di calcolare il massimo affollamento ipotizzabile e conseguentemente dimensionare le vie e le uscite di emergenza (grandi magazzini – supermercati alimentari – ipermercati e centri commerciali – supermercati ed aziende specialistiche – grandi magazzini e supermercati all’ingrosso).
Le attività commerciali sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, in virtù dell’art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, se la superficie lorda del complesso dei locali, comprensiva di servizi e depositi, supera i 400 mq (punto 87 del decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 1982).

Pertanto, l’ente o il privato che intende esercire un locale adibito ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi, deve richiedere, al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, l’esame del progetto sia nel caso di nuova realizzazione dell’attività che di modifiche o ampliamenti delle strutture e degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività che comportino una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza (art.5, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37).

Per gli impianti di protezione attiva antincendio deve essere redatto un progetto particolareggiato, in linea con le disposizioni della legge n. 46/1990 che consenta una completa visione dell’impianto stesso in conformità a quanto disposto con la circolare del Ministero dell’interno n. 24 del 26 gennaio 1993.

Il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività (art.3, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37) ed ha durata di sei anni.

Durante l’esercizio dell’attività il titolare deve adempiere ai seguenti obblighi:

  • mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione;
  • assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell’attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio;
  • annotare in un apposito registro l’avvenuta effettuazione di quanto previsto ai due precedenti punti.

Modifiche alle strutture o agli impianti o alle condizioni di esercizio, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il titolare dell’attività ad avviare un nuovo procedimento partendo dalla approvazione del progetto.